Art. 1.
(Liste della Camera dei deputati).

      1. Al comma 3 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».